Lo Statuto - Definizione e Contenuti

  • Art. 1.

    E’ costituito a Bussolengo – Verona il complesso denominato

    CORPO BANDISTICO “CITTA’ DI BUSSOLENGO”, con attuale sede in VILLA SPINOLA, del quale fanno parte i:

    - soci effettivi

    - soci cooptati (accolti, ammessi a far parte per motivi vari o per incarichi)

    - soci benemeriti

     

     

    Art. 2.

    Il Corpo Bandistico è apolitico, apartitico, non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:

    a) adotta ogni utile iniziativa e realizza qualsiasi attività volta al miglioramento artistico ed organizzativo, mediante la qualificazione dei propri componenti;

    b) favorisce l’educazione e la formazione musicale attraverso l’organizzazione della scuola civica di musica e la promozione di altre attività atte allo scopo;

    c) organizza manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, ricerche e quant’altro possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, soprattutto del posto;

    d) cura i rapporti con Istituti, Enti ed Associazioni, particolarmente di volontariato

     

     

    ORGANI E RESPONSABILITA’

    Art. 3

    Sono organi del Corpo Bandistico: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti.

    Tutti durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. Per ricoprire incarichi nel Corpo Bandistico è necessario il compimento del diciottesimo anno di età.

     

     

    Art. 4

    Qualsiasi incarico ricoperto dai componenti dei vari organi del Corpo Bandistico è libero, volontario, spontaneo e gratuito, per cui nessuna responsabilità è da attribuire al Corpo Bandistico stesso e ai massimi responsabili, pro tempore, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante e dopo qualsiasi attività del Corpo Bandistico.

    a) è assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;

    b) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

    Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza.

     

     

    SOCI

    Art. 5

    L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

     

     

    Art. 6

    Sono SOCI EFFETTIVI:

    - gli esecutori musicali del Corpo Bandistico;

    - i membri in carica componenti il Consiglio Direttivo;

    - gli incaricati di servizi particolari e duraturi come: i bidelli, i fattorini, i custodi, gli addetti alle pulizie, le mascotte e altri che ricevano l’ufficio dal Consiglio Direttivo.

    Essi compongono l’Assemblea dei Soci e vi partecipano con diritto di voto e di parola.

    Sono SOCI COOPTATI:

    - gli individui che per volontà dell’Assemblea dei Soci sono ammessi a far parte della stessa e possono essere: gli allievi della scuola civica; gli insegnanti; rappresentanti di gruppi ed associazioni collegati direttamente e indirettamente al Corpo Bandistico; eventuali dirigenti provinciali, regionali e/o nazionali dell’associazione cui il Corpo Bandistico aderisce; e altri.

    Essi pure sono componenti dell’Assemblea dei Soci, ma vi partecipano col solo diritto di parola.

    Sono SOCI BENEMERITI:

    - gli individui che l’Assemblea dei Soci ritiene che si siano distinti per particolare attacca mento ed aiuto al Corpo Bandistico o che vantino una posizione sociale che possa dar lustro allo stesso.

    Possono essere invitati all’Assemblea dei Soci, cui però partecipano col solo diritto di parola.

    La qualifica di Socio si perde: per dimissione; per radiazione commiata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

     

     

    ASSEMBLEA DEI SOCI

    Art. 7

    L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo del Corpo Bandistico ed è costituita dai componenti di cui ai precedenti art. 5 e 6. Essa viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria entro il mese di febbraio per le elezioni degli organi esecutivi, con invito scritto recante l’ordine del giorno specificato, e ogni qualvolta lo richiedano, per iscritto, il Presidente o due terzi del Consiglio Direttivo o i due terzi dei Soci Effettivi della stessa.

    a) L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

    b) La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

    c) L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

    d) Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

    La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, con indicazione del giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie da trattare.

    L’Assemblea dei Soci è valida solo con la metà più uno dei Soci Effettivi in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera a maggioranza sulle principali iniziative da promuovere e le attività da realizzare del Corpo Bandistico;

    Spetta all’Assemblea dei soci:

    a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

    b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

    c) eleggere il Consiglio Direttivo;

    d) eleggere il Presidente

    e) eleggere il Capo-banda

    f) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

    a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

    b) Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     

     

    CONSIGLIO DIRETTIVO

    Art. 8

    Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle decisioni dell’Assemblea dei Soci. E’ composto di solo Soci Effettivi, i quali sono tutti contemporaneamente elettori ed eleggibili. I suoi membri sono in numero di otto e vengono eletti a maggioranza di voti, liberamente o su lista indicativa approvata dall’Assemblea dei Soci, la quale può decidere di inserire nella stessa, per necessità e/o convenienza, qualche elemento che non sia Socio Effettivo. In caso di parità di voti, costituisce titolo di prevalenza l’età anagrafica.

    Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla sua elezione, viene convocato con invito scritto recante l’ordine del giorno specificato e presieduto dal Presidente uscente o dal membro che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti, per la distribuzione degli incarichi che risultano nel seguente modo: Presidente; due vice Presidenti; Segretario; Tesoriere; Consiglieri del Direttivo.

    Il Consiglio Direttivo viene convocato, con invito scritto recante l’ordine del giorno specificato, dal Presidente. E’ valido con metà più uno dei suoi componenti e, a maggioranza, delibera sui provvedimenti da adottare e su altre iniziative di propria competenza.

    Dei suoi lavori deve essere redatto un verbale.

     

     

    PRESIDENTE

    Art. 9

    Il presidente ha la legale rappresentanza del Corpo Bandistico. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Vigila sul regolare funzionamento degli organi statutari, adottando quei provvedimenti ritenuti necessari e urgenti. Coordina l’attività del Corpo Bandistico per il raggiungimenti dei fini statutari. Propone all’approvazione del Consiglio Direttivo l’attribuzione di incarichi e deleghe a dirigenti e soci.

    Il presidente ha obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

     

     

    REVISORI DEI CONTI

    Art. 10

    Il Collegio è costituito da tre membri: due effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea dei soci, anche tra persone al di fuori dei soci del Corpo Bandistico.

    I Revisori dei Conti nominano, tra di loro, un Presidente ed esercitano il controllo e la verifica di tutti gli atti amministrativi del Corpo Bandistico.

    Predispongono le relazioni sul conto consuntivo.

     

     

    MAESTRO

    Art. 11

    L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, sceglie un Maestro titolare. Al Maestro è affidata la responsabilità tecnico – artistica del Corpo Bandistico e, perciò, le prove d’assieme, la direzione dei servizi e dei concerti bandistici, la scelta del repertorio, la direzione della Scuola Civica di Musica.

    Il Maestro, dopo aver consultato il consiglio direttivo, può scegliere un Vice-Maestro tra i membri dell’Assemblea dei Soci.

    Al Maestro può essere corrisposto un rimborso spese le cui modalità e importi vengono proposti e approvati dal Consiglio Direttivo.

    Il Maestro, o in sua rappresentanza il Vice-Maestro, partecipa al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci con la solo facoltà di parola, a meno che non sia già membro eletto con pieni diritti.

     

     

    CAPO- BANDA

    Art. 12

    L’Assemblea dei Soci, durante le elezioni dell’organo esecutivo, elegge a scrutinio segreto, tra i membri della stessa, un Capo-Banda. Viene eletto il Socio che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso che nessuno raggiunga la maggioranza al primo scrutinio, si procederà al ballottaggio tra i due soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

    Il Capo-Banda, in assenza del Maestro, è responsabile dei servizi bandistici e del coordinamento degli esecutori del Corpo Bandistico.

    Il Capo-Banda partecipa al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci con la sola facoltà di parola, a meno che non sia già membro eletto con pieni diritti.con la solo facoltà di parola

     

     

    OBBLIGHI MORALI

    Art. 13

    Tutte le prestazioni e le attività dei soci sono libere, volontarie, spontanee e gratuite, per cui nessuna responsabilità è da attribuire agli organi responsabili del Corpo Bandistico per danni a sé o a terzi, dei quali ogni singolo socio si assume pienamente le responsabilità e le conseguenze. Ai soci viene richiesta l’osservanza dello Statuto e un comportamento che non possa arrecare danno fisico o morale al Corpo Bandistico.

    Provvedimenti a favore o a carico dei soci vengono presi dal Consiglio Direttivo con successiva informazione dell’Assemblea dei Soci per quelli di maggiore rilevanza.

     

     

    PATRIMONIO

    Art. 14

    Il Patrimonio del Corpo Bandistico è costituito da beni mobili e immobili che, in qualunque modo, vengano in possesso del Corpo Bandistico stesso.

    Le entrate sono costituite da interessi attivi, da eventuali contributi comunali, di terzi o dei soci stessi.

    In casi di cessazione dell’attività e di scioglimento del Corpo Bandistico, il Patrimonio viene devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, o depositato presso l’amministrazione comunale di Bussolengo e non mai diviso in parti tra gli stessi.

     

     

    SANTA PATRONA

    Art. 15

    Patrona del Corpo Bandistico è S. Cecilia, la cui ricorrenza viene solennizzata tra i soci secondo programmi e iniziative proposte dal Consiglio Direttivo.

     

     

    NORME FINALI

    Art. 16

    Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, i cui componenti lo sottoscrivono in segno di accettazione.

    Il suddetto statuto viene registrato in data 15/12/2009

    Codice comune 849 – numero 10796 – serie 3°